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Accertamento integrativo: come funziona?

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Che cosa accadrebbe se, successivamente alla notifica di un avviso di accertamento, dovessero emergere a carico tuo oppure della tua azienda delle ulteriori violazioni tributarie per lo stesso periodo di imposta oggetto del primo accertamento?

Te lo spiego in questo video.

Benvenuto sul mio canale.

Sono Salvatore Cameli, Sono un avvocato tributarista e ho già aiutato decine di CFO, manager e imprenditori a risolvere complesse verifiche fiscali e avvisi di accertamento, annullando o riducendo in misura considerevole il debito tributario.

È convinzione molto diffusa quella secondo cui l’Agenzia delle Entrate, una volta notificato l’avviso di accertamento per un determinato anno fiscale, non possa notificarne per detto anno degli altri.

In realtà questa convinzione è errata.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti la possibilità di integrare o modificare l’avviso di accertamento originariamente emesso nei tuoi confronti ovvero nei confronti della tua azienda.

Esiste infatti una norma, contenuta nell’articolo 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che dà la possibilità all’Agenzia delle Entrate fino alla scadenza del termine di decadenza di integrare o modificare in aumento le imposte dovute con l’avviso di accertamento originario, mediante la notificazione di nuovi avvisi.

Come avviene tale integrazione?

L’integrazione o la modifica dell’avviso di accertamento originario può avvenire, però, solo se emergono nuovi elementi in grado di modificare la pretesa originaria dell’Amministrazione Finanziaria.

È importante che tu sappia che deve trattarsi di elementi non conoscibili da parte dell’Agenzia delle Entrate al momento della notifica del primo avviso di accertamento, il cui apprendimento deve avvenire quindi in un momento successivo.

L’accertamento integrativo è quindi da ritenersi illegittimo ove il Fisco risulti già in possesso degli elementi su cui si basa detto accertamento al momento della notifica del primo atto (l’avviso di accertamento originario, per l’appunto).

Tale interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza di merito.

È importante, infine, evidenziare che quando l’Agenzia delle Entrate notifica all’azienda un accertamento integrativo, la motivazione di quest’ultimo deve necessariamente richiamare i nuovi elementi sopravvenuti.

In caso contrario, l’accertamento integrativo sarebbe nullo per vizio di motivazione ovvero per mancanza di attività istruttoria.

Per rimanere aggiornato e capire come risolvere le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate iscriviti al mio canale e metti un like.
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#SalvatoreCameli #AvvocatoTributarista #Accertamento integrativo
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