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Redditi esteri? ATTENTO A NON DICHIARARLI!

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Possiedi redditi all’estero (immobili, conti correnti, attività finanziarie di varia natura) e ti sei dimenticato di dichiararli totalmente o parzialmente nel quadro RW della dichiarazione dei redditi?

Se sì, allora ti consiglio di guardare in questo video perché ti spiego cosa rischi.

Benvenuto sul mio canale. Sono Salvatore Cameli. Sono un avvocato tributarista e dal 2007 aiuto CFO, manager e imprenditori a risolvere complesse verifiche fiscali e avvisi di accertamento, annullando o riducendo il debito tributario.

L’Agenzia delle Entrate ogni anno effettua controlli sulla correttezza dei redditi di fonte estera da te dichiarati.

Questo tipo di controlli viene effettuato analizzando i dati arrivati dalle agenzie fiscali degli stati esteri, proprio al fine di sanzionare proprio coloro che, pur detenendo attività reddituali all’estero, non le hanno inserite nel c.d. “quadro RW” del modello Unico.

È necessario prestare la dovuta attenzione quando si detengono attività finanziarie in Paesi che possono essere definiti Paradisi Fiscali.

L’omessa indicazione di queste attività nella dichiarazione dei redditi comporta un raddoppio dei termini di accertamento, al fine di consentire all’Amministrazione Finanziaria di avere un prolungamento temporale per l’attività accertativa.

Nella sostanza, oggi potresti subire un controllo che potrà “retrocedere” fino a 8 annualità!

Tale prolungamento dell’azione accertatrice porta con se una ulteriore presunzione importante, ovvero il fatto che tali attività non dichiarate si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione italiana.

Inoltre, le ordinarie sanzioni legate all’omessa o infedele dichiarazione sono raddoppiate (art. 12, co. 2 D.L. n. 78/09).

In tale situazione potresti essere pesantemente sanzionato per aver violato il c.d. obbligo di “monitoraggio fiscale”, oltre a permettere all’Amministrazione finanziaria di presumere che i redditi esteri non dichiarati siano stati frutto di evasione (art. 12 del D.L. n. 78/2009).

Ove l’Agenzia delle Entrate riscontri delle incongruenze tra i dati in suo possesso e quelli da te dichiarati, opera con due diverse modalità.

La prima.
Inviando una lettera di compliance, quando il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi ed ha omesso o dichiarato in modo errato redditi di fonte estera e/o attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera ai fini del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale.

La seconda.
Inviando una richiesta di invito a comparire per instaurare un procedimento di accertamento con adesione, quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia (pur essendone obbligato secondo l’Agenzia delle Entrate) omettendo la dichiarazione dei redditi di fonte estera.

Il contraddittorio con il contribuente può concludersi in tre modi:

Archiviazione per non luogo a procedere, qualora sia emersa l’insussistenza delle condizioni per procedere all’accertamento. In questo caso il contribuente ha prodotto documentazione utile a far cessare la pretesa del fisco.

Atto di adesione, qualora il contribuente intenda definire la propria posizione, non volendo o non potendo contestare la posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Atto di accertamento, ove il contribuente:
• Non si sia presentato in contraddittorio;
• Non abbia definito l’accertamento con adesione, a seguito del contraddittorio.

Per rimanere aggiornato e capire come risolvere le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate iscriviti al mio canale e metti un like.

Se, invece, hai ricevuto un avviso di accertamento sulla stabile organizzazione vuoi chiedermi aiuto trovi in descrizione i miei contatti.

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